Tipi di contratto di locazione ad uso abitativo
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I contratti di locazione abitativa sono quei contratti di locazione che hanno ad oggetto un bene immobile destinato ad abitazione e sono, nella maggior parte dei casi, regolati dalla legge n. 431 del 1998 (e, per quelli regolamentati, dai decreti ministeriali attuativi della 431) nonché da alcune disposizioni della legge n. 392 del 1978.
La legge n. 431 del 1998 ha previsto due diverse tipologie di locazione con regole e agevolazioni fiscali diverse.

Il contratto di locazione
Locazioni LIBERE
Le locazioni libere
Locazioni regolamentate
Le locazioni regolamentate
Le locazioni transitorie
Le locazioni per studenti
Gli affitti brevi, così come più in generale le locazioni per finalità turistiche, sono regolati invece dalle norme del codice civile e da alcune specifiche disposizioni di legge.
Le locazioni abitative “libere”
Possono essere stipulate in tutti i Comuni per esigenze abitative di qualsiasi tipo.
La misura del canone è lasciata alla libera determinazione delle parti, così come gli aggiornamenti.
Stesso discorso per oneri accessori: le parti sono libere di pattuire quanto ritengano più opportuno.
Durata
Canone
Agevolazioni fiscali
Salvo aliquote IMU più favorevoli, se previste dai singoli Comuni
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Le locazioni abitative “agevolate”
Il canone deve rispettare i limiti fissati dagli accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini ed il contratto il modello previsto dalla legge.
Lo stesso vale per gli oneri accessori: occorre attenersi alle prescrizioni di legge.
Sono previste specifiche agevolazioni fiscali (nei Comuni indicati dalla legge).
Durata
Canone
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Agevolazioni fiscali
È necessario avere l’attestazione di rispondenza normativa ed economica del contratto all’accordo territoriale di riferimento.
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Le locazioni transitorie
Sono locazioni che possono avere una durata inferiore ai limiti minimi di durata previsti dalla legge per le locazioni “libere” e per le locazioni “agevolate”. In particolare la durata può giungere al massimo a 18 mesi (non vi è invece un limite minimo di durata), ma deve essere collegata ad una specifica esigenza transitoria del locatore o del conduttore (l’affittuario).
Per il canone, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono previste regole differenti in base alla durata del contratto:
- per le locazioni di durata superiore a 30 giorni, deve rispettare i limiti fissati dall’accordo locale per le locazioni “agevolate” (non è prevista però la possibilità dell’aggiornamento del canone nel corso del contratto).
- per le locazioni di durata fino a 30 giorni, invece, il canone può essere liberamente fissato dalle parti.
Stesso discorso per gli oneri accessori: le parti sono libere di pattuire quanto ritengano più opportuno per i casi di durata fino a 30 giorni; differentemente occorre attenersi alle prescrizioni di legge.
Sono previste specifiche agevolazioni fiscali (nei Comuni indicati dalla legge).

L’esigenza di un contratto di affitto transitorio
Inoltre, tale esigenza deve essere indicata nel contratto e documentata.
Durata
Canone
Durata sopra ai 30 gg (nei Comuni con popolazione sopra ai 10.000 abitanti): deve rispettare i limiti fissati dall’accordo locale che varia da Comune a Comune
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È necessario avere l’attestazione di rispondenza normativa ed economica del contratto all’accordo territoriale di riferimento.
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Le locazioni per studenti universitari
Possono essere stipulate nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi e la loro durata può variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni con rinnovo alla prima scadenza ove non sia comunicata disdetta dall’inquilino.
Il canone deve restare all’interno dei limiti fissati dall’accordo locale per le fasce di canone per le locazioni “agevolate” (senza però la possibilità dell’aggiornamento del canone nel corso del contratto), mentre il contratto deve riprodurre il modello di legge.
Anche per gli oneri accessori – così come accade, in linea generale per tutte le locazioni regolamentate – occorre attenersi alle prescrizioni di legge.
Sono previste specifiche agevolazioni fiscali (nei Comuni indicati dalla legge).
Durata
Canone
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Agevolazioni fiscali
È necessario avere l’attestazione di rispondenza normativa ed economica del contratto all’accordo territoriale di riferimento.
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La locazione parziale
In questo caso le parti dovranno individuare in contratto la porzione di unità immobiliare oggetto di godimento esclusivo e le parti condivise con eventuali altri inquilini o con lo stesso proprietario dell’immobile. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui un proprietario voglia locare una porzione della propria abitazione o quando un’unità immobiliare sia affittata a più conduttori con distinti contratti (locazione di una stanza con utilizzo condiviso delle parti comuni).
La possibilità di stipulare tipologie di contratti diversi e distinti per ciascuna porzione dell’unità immobiliare può essere un’utile alternativa alla locazione tradizionale dell’intero, più rispondente alle diverse e mutevoli esigenze abitative dei singoli affittuari o quale occasione di reddito per la porzione di unità immobiliare non utilizzata dal proprietario.
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inoltre
Altre tipologie di contratto
Locazioni brevi
Locazioni a uso foresteria
Locazioni turistica
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